Art. 3.

      1. Ai profughi di cui agli articoli 1 e 2 che sono stati costretti a prestare servizio militare nella Repubblica federativa di Jugoslavia, sono estesi i benefici di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.
      2. Il servizio prestato coattivamente nella Repubblica federativa di Jugoslavia è equiparato a quello prestato in Italia.

 

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